ART. 8 Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio e nella Giunta Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento e prevedono, ove presenti, la rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici. Le elezioni dei rappresentanti, sia nel Consiglio che nella Giunta, del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30 degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore invalidità dell'elezione la categoria relativa non verrà rappresentata. Gli eletti durano in carica tre anni. ART. 9 Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio e nella Giunta I rappresentanti degli studenti nel Consiglio e nella Giunta durano in carica un anno e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono nel mese di ottobre. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento. Ogni studente può esprimere il voto per l'elezione della rappresentanza presso un solo Consiglio di Dipartimento. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Link a Chakrabarti, Amit Chang, Richard Chazelle, Bernard Chen, Hubie Chen, Jianer Codenotti, Bruno Crescenzi, Pierluigi Czumaj,Artur Dantsin,Evgeny